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Sospensione delle rate del mutuo prima casa: il Fondo Consap (Gasparrini)

Come sospendere fino a 18 mesi le rate del mutuo prima casa con il Fondo di solidarietà gestito da Consap: requisiti (ISEE fino a 30.000 euro, mutuo fino a 250.000), eventi ammessi e domanda in banca.

Aggiornato il · 3 min di lettura · Redazione Mutuoin360

Se perdi il lavoro, vieni messo in cassa integrazione o succede un evento grave in famiglia, pagare la rata del mutuo può diventare difficile. Per il mutuo della prima casa esiste uno strumento pubblico: il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui, gestito da Consap e conosciuto come Fondo Gasparrini. Ecco chi può usarlo e come.

Da sapere: le regole qui sotto sono quelle pubblicate da Consap, in vigore dal 1° gennaio 2024. Alcuni siti riportano ancora le regole straordinarie del periodo Covid, che non sono state prorogate.

I requisiti

  • ISEE non superiore a 30.000 euro.
  • Mutuo di importo fino a 250.000 euro.
  • Mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale: secondo le FAQ di Consap sono esclusi i mutui solo per ristrutturazione o liquidità. Per i mutui misti la sospensione riguarda la parte destinata all’acquisto.
  • Mutuo in ammortamento da almeno un anno.
  • Sospensioni non ancora arrivate al limite complessivo di 18 mesi, contando anche quelle concesse in autonomia dalla banca.

Secondo le FAQ di Consap, la domanda è ammessa anche con rate scadute e non pagate da non più di 90 giorni. Non è ammessa se terzi hanno già avviato una procedura esecutiva sull’immobile.

Gli eventi che danno diritto alla sospensione

  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
  • Riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%, per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
  • Cessazione del rapporto di lavoro: subordinato a tempo indeterminato o determinato, parasubordinato, di agenzia o di rappresentanza commerciale.
  • Morte, grave handicap o invalidità civile almeno all’80%: per handicap e invalidità, l’evento deve essere successivo al mutuo e avvenuto nei tre anni prima della domanda.

Per sospensione e riduzione dell’orario la durata dipende da quanto dura l’interruzione: 6 mesi se dura da 30 a 150 giorni lavorativi, 12 mesi da 151 a 302 giorni, 18 mesi da 303 giorni in su. In tutti i casi il limite complessivo è di 18 mesi.

Per sospensione e riduzione dell’orario, le cause non devono dipendere dal lavoratore. In caso di cessazione del lavoro, lo stato di disoccupazione deve esserci al momento della domanda.

Cosa paga il Fondo

Durante la sospensione il Fondo rimborsa alla banca il 50% degli interessi maturati sul debito residuo. Secondo le FAQ di Consap, la quota di interessi che resta a tuo carico non può essere chiesta dalla banca durante la sospensione e sulle rate sospese non maturano interessi di mora.

Come si presenta la domanda

  1. 1
    Scarica il modulo dalla sezione «Procedura e modulistica» del sito Consap.
  2. 2
    Prepara un documento d’identità (per i cittadini extra UE, passaporto e permesso di soggiorno), l’ISEE e i documenti dell’evento, per esempio la lettera di licenziamento, il provvedimento di cassa integrazione o la dichiarazione del datore di lavoro sui giorni di sospensione, il certificato della commissione medica.
  3. 3
    Presenta la domanda alla banca presso cui hai il mutuo.
  4. 4
    La banca controlla che la domanda sia completa e la trasmette a Consap.
  5. 5
    Consap comunica l’esito alla banca entro 15 giorni; in caso di diniego indica i motivi.

Per l’ISEE trovi i passaggi nella guida all’ISEE con la DSU precompilata.

Se il mutuo è cointestato, secondo Consap la domanda la presenta chi ha i requisiti e gli altri intestatari firmano il modulo.

Se non hai i requisiti

La Banca d’Italia consiglia di rivolgersi subito alla banca appena ci si accorge di non riuscire a pagare: le soluzioni possono includere l’allungamento della durata, un periodo di sola quota interessi, il rinvio delle rate o la rinegoziazione. La stessa guida avverte di non rivolgersi mai a operatori non iscritti negli albi previsti dalla legge.

Un’altra strada, se un’altra banca offre condizioni diverse, è la surroga, che per legge non ha costi per il cliente.

Fonti ufficiali

Informazioni di carattere generale, aggiornate alla data indicata: non sono una consulenza sul tuo caso. Le regole possono cambiare: verifica sempre sulle fonti ufficiali.

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Domande frequenti

Cos’è il Fondo Gasparrini?

È il nome con cui è conosciuto il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa, gestito da Consap. Permette di sospendere il pagamento delle rate fino a 18 mesi complessivi, in presenza di determinati eventi.

Quali sono i requisiti?

Secondo Consap, dal 1° gennaio 2024 servono un ISEE non superiore a 30.000 euro e un mutuo di importo fino a 250.000 euro, stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e in ammortamento da almeno un anno.

Dove si presenta la domanda?

Alla banca presso cui è in corso il mutuo, con il modulo pubblicato da Consap. La banca verifica la domanda e la trasmette a Consap, che comunica l’esito alla banca entro 15 giorni.

Durante la sospensione pago gli interessi?

Secondo Consap il Fondo rimborsa il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante la sospensione. La quota di interessi che resta a tuo carico non può essere chiesta dalla banca durante la sospensione.